Depuratori
Materiali a contatto con l'acqua potabile: cosa cambia dal 31 dicembre 2026
Dal 31 dicembre 2026 cambiano le regole UE sui materiali a contatto con l'acqua potabile: cosa significa per depuratori, rubinetti e tubi già installati.
Di Redazione Acqua Spiegata · Fonti verificate e testo aggiornato il · 13 fonti citate · Politica editoriale e correzioni
Dal 31 dicembre 2026 le regole sui materiali che toccano l’acqua potabile diventano europee. Tubi, raccordi, valvole, rubinetti e altri prodotti nuovi dovranno essere fatti con sostanze inserite in elenchi positivi UE, certificati da un organismo notificato e marcati con un simbolo unico. Per chi ha già un depuratore, un addolcitore o un impianto idraulico non c’è niente da sostituire: le norme riguardano i prodotti messi in commercio e le nuove installazioni o riparazioni. Il DM 174/2004 si applica fino al 31 dicembre 2026, poi resta un periodo transitorio fino al 2032.
In breve
- Dal 31 dicembre 2026 si applicano l’art. 11 della direttiva (UE) 2020/2184 e sei atti della Commissione del 2024 (n. 2024/365, 367, 368, 369, 370 e 371).
- In Italia il riferimento è l’art. 10 del D.Lgs. 18/2023, riscritto dal D.Lgs. 102/2025: il DM 174/2004 si applica fino al 31 dicembre 2026.
- I prodotti già conformi al DM 174/2004 possono essere venduti e installati fino al 31 dicembre 2032, se rispettano il limite di 5 µg/l per il piombo; fino al 31 dicembre 2030 se non lo rispettano.
- Il DM 25/2012 sui depuratori domestici resta in vigore: è una regola diversa, che riguarda prestazioni, manuali e manutenzione.
Cosa prevede la direttiva europea
La direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano, all’art. 11, fissa i requisiti minimi di igiene per i materiali usati nei nuovi impianti o, in caso di riparazione o ricostruzione, negli impianti esistenti per captare, trattare, accumulare o distribuire l’acqua potabile. Questi materiali non devono:
- compromettere, direttamente o indirettamente, la tutela della salute;
- alterare colore, odore o sapore dell’acqua;
- favorire la crescita microbica;
- rilasciare contaminanti oltre quanto necessario per lo scopo del materiale.
La Commissione europea descrive il sistema come “un unico standard, un’unica prova, un unico mercato”: oggi ogni Paese ha le sue regole nazionali, dal 2027 ci sarà un sistema comune.
I sei atti della Commissione del 2024
Gli atti attuativi sono stati adottati il 23 gennaio 2024, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 23 aprile 2024 e si applicano tutti dal 31 dicembre 2026.
| Atto | Di cosa si occupa |
|---|---|
| Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 | Metodi per provare e accettare le sostanze da inserire negli elenchi positivi |
| Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 | Elenchi positivi europei: materiali organici (plastiche, gomme), metallici, cementizi, smalti e ceramiche |
| Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 | Prove e criteri di accettazione dei materiali finali |
| Regolamento delegato (UE) 2024/369 | Procedura per inserire o togliere sostanze dagli elenchi (alcune parti dal 31 dicembre 2025) |
| Regolamento delegato (UE) 2024/370 | Valutazione della conformità, certificato UE, dichiarazione UE di conformità, organismi notificati |
| Regolamento delegato (UE) 2024/371 | Marcatura dei prodotti |
Gli elenchi positivi possono essere aggiornati nel tempo: le richieste di nuove sostanze passano dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Secondo la Commissione, le domande formali si possono presentare dal 1° gennaio 2027.
Certificato, dichiarazione e marcatura
Con il regolamento 2024/370 un organismo notificato valuta il prodotto e rilascia un certificato valido 5 anni. Il produttore redige una dichiarazione UE di conformità che identifica il prodotto, anche con un’immagine a colori, e indica l’organismo notificato e il numero di certificato.
Il regolamento 2024/371 stabilisce la marcatura:
- un simbolo armonizzato, alto almeno 5 mm, indelebile e visibile sul prodotto, sulla documentazione e sulla confezione (se il prodotto è troppo piccolo, solo su confezione e documenti);
- sotto il simbolo, su confezione e documenti, una dicitura in maiuscolo che nella versione inglese del regolamento è “SUITABLE FOR DRINKING WATER”, da riportare nella lingua del Paese in cui il prodotto è venduto.
Il recepimento italiano: D.Lgs. 18/2023 e D.Lgs. 102/2025
In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18. Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 (in vigore dal 19 luglio 2025) ha riscritto per intero l’art. 10, dedicato alla conformità dei prodotti a contatto con l’acqua potabile. Il testo vigente prevede:
- le regole europee su elenchi positivi, prove, conformità e marcatura si applicano dal 31 dicembre 2026; fino ad allora si applica il DM 174/2004;
- un Sistema nazionale di valutazione della conformità con Ministero della Salute, Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorità di notifica), ACCREDIA (accreditamento) e organismi notificati;
- la vigilanza affidata alle autorità sanitarie locali e agli USMAF, con controlli documentali e, se c’è sospetto di pericolo per la salute, campionamenti e analisi.
I periodi transitori
L’art. 10 prevede due scadenze:
- 31 dicembre 2032: sostanze e prodotti risultati conformi al DM 174/2004 prima del 31 dicembre 2026 possono ancora essere immessi sul mercato e usati negli impianti, a condizione che venga rispettato il valore di 5 µg/l per il piombo nei punti di conformità;
- 31 dicembre 2030: termine per i prodotti che non rispettano questo valore.
Lo stesso orizzonte del 2032 è previsto dalle regole europee (decisione 2024/367 e regolamento 2024/370) per i prodotti con un certificato nazionale ancora valido al 31 dicembre 2026. Un prodotto nuovo senza certificato nazionale, invece, dal 2027 deve seguire subito la procedura europea.
Cosa cambia per chi ha o compra un depuratore
| Cosa cambia | Cosa resta uguale |
|---|---|
| Dal 31/12/2026 i materiali seguono elenchi positivi e prove europee | Il DM 25/2012 continua a regolare le apparecchiature di trattamento |
| Compare il simbolo UE di idoneità sui prodotti certificati con il nuovo sistema | Depuratori, addolcitori, tubi e rubinetti già installati restano utilizzabili |
| Il DM 174/2004 si applica solo fino al 31/12/2026 | I prodotti già conformi al DM 174/2004 possono circolare fino al 2032 (2030 se non rispettano il limite del piombo) |
| Certificato rilasciato da un organismo notificato, valido 5 anni | Manuale in italiano, manutenzione periodica e pubblicità corretta restano obblighi del DM 25/2012 |
I prodotti già installati
Non abbiamo trovato alcuna norma che imponga di sostituire depuratori, addolcitori, rubinetti o tubi già installati e conformi alle regole del momento. La direttiva riguarda i nuovi impianti e le riparazioni. Il punto pratico riguarda i ricambi: quando sostituisci un componente a contatto con l’acqua, il nuovo pezzo deve rispettare le regole in vigore in quel momento. Per un depuratore, il modo più semplice è usare le cartucce di ricambio originali o quelle indicate nel manuale. Vedi anche la guida a filtri e membrane dell’osmosi.
DM 25/2012 e nuove regole: due cose diverse
Il DM 25/2012 riguarda l’apparecchio di trattamento: prestazioni dichiarate, dichiarazione di conformità, manuali in italiano, avvertenza sulla manutenzione, installazione e pubblicità. Lo spieghiamo nella guida ai depuratori d’acqua. Il D.Lgs. 102/2025 ha inserito nel D.Lgs. 18/2023 una definizione di “apparecchiatura di trattamento dell’acqua” che rinvia proprio al DM 25/2012.
Le nuove regole europee riguardano invece i materiali che toccano l’acqua. Oggi il DM 25/2012 chiede materiali conformi al DM 174/2004. Non abbiamo trovato un aggiornamento ufficiale del DM 25/2012 che sostituisca questo rinvio con le nuove regole UE.
Le caraffe filtranti, non collegate all’impianto, rientrano nel DM 25/2012 secondo le linee guida del Ministero della Salute. Non abbiamo trovato indicazioni ufficiali che le facciano rientrare nella marcatura europea dell’art. 11.
Cosa chiedere a venditori e installatori
- La dichiarazione di conformità al DM 25/2012 per l’apparecchio, con manuale d’uso e manutenzione in italiano.
- Il riferimento sui materiali: per prodotti conformi al DM 174/2004, l’attestazione relativa; per prodotti certificati con il nuovo sistema, la dichiarazione UE di conformità e il simbolo.
- I ricambi: quali cartucce e componenti sono previsti e se resteranno disponibili. Per un rubinetto per depuratore chiedi la documentazione sui materiali.
- Diffida dell’urgenza. Nessuna norma obbliga a cambiare un impianto funzionante entro il 2027. Chi lo sostiene deve indicarti l’articolo di legge.
Per il montaggio e la manutenzione leggi installazione e manutenzione; per i costi nel tempo vedi quanto costa un depuratore. Ricorda che oggi non esiste un bonus dedicato: i dettagli sono in bonus e detrazioni. Per l’osmosi inversa valgono le stesse regole degli altri depuratori.
Cosa non sappiamo ancora
Alla data di questo aggiornamento non abbiamo trovato:
- l’elenco degli organismi notificati italiani autorizzati a rilasciare i certificati europei;
- istruzioni operative del Ministero della Salute per consumatori e installatori sul passaggio al nuovo sistema;
- un aggiornamento del DM 25/2012 sul rinvio al DM 174/2004;
- la traduzione italiana ufficiale della dicitura della marcatura, da verificare sul testo italiano del regolamento 2024/371.
Aggiorneremo la pagina quando saranno pubblicati atti o chiarimenti ufficiali.
In conclusione
Dal 31 dicembre 2026 cambiano le regole per chi produce e certifica tubi, rubinetti, raccordi e componenti a contatto con l’acqua potabile. Per te che hai già un impianto non cambia nulla nell’immediato: quello che è installato resta utilizzabile. Se compri un depuratore nuovo, chiedi i documenti del DM 25/2012 e le informazioni sui materiali. Nei prossimi anni impara a riconoscere il simbolo europeo, che diventerà il riferimento unico entro il 2032.
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Domande frequenti
Devo sostituire il depuratore o i tubi di casa dal 2027?
No, le nuove regole non prevedono la sostituzione di ciò che è già installato. L'art. 11 della direttiva riguarda i materiali usati nei nuovi impianti o in caso di riparazione e ristrutturazione. Se un componente si rompe, il ricambio dovrà rispettare le regole in vigore al momento dell'intervento.
Il DM 174/2004 è abrogato?
Secondo l'art. 10 del D.Lgs. 18/2023, nella versione riscritta dal D.Lgs. 102/2025, il DM 174/2004 si applica fino al 31 dicembre 2026. Da quella data valgono le regole europee. I prodotti già risultati conformi al DM 174/2004 godono però di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2032, a condizione che sia rispettato il valore di 5 µg/l per il piombo.
Come riconosco un prodotto conforme alle nuove regole?
I prodotti certificati con il nuovo sistema europeo devono portare un simbolo armonizzato alto almeno 5 mm, con la dicitura prevista ("SUITABLE FOR DRINKING WATER" nella versione inglese del regolamento) su confezione e documenti, e avere una dichiarazione UE di conformità. Fino al 2032 potrai trovare anche prodotti venduti in base alle certificazioni nazionali precedenti.
Il DM 25/2012 sui depuratori resta valido?
Sì, il DM 25/2012 non è stato abrogato e continua a regolare le apparecchiature di trattamento dell'acqua, comprese le caraffe filtranti. Riguarda prestazioni, manuali, manutenzione e pubblicità. Le nuove regole europee riguardano invece i materiali che toccano l'acqua.
Le caraffe filtranti devono avere la nuova marcatura?
Non abbiamo trovato indicazioni ufficiali che facciano rientrare le caraffe, che non sono collegate all'impianto, nell'art. 11 della direttiva. In Italia restano regolate dal DM 25/2012. Se il produttore dichiara la nuova marcatura, chiedi la dichiarazione di conformità.
Fonti
- EUR-Lex - Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (art. 11) (consultato il 30 ottobre 2026)
- EUR-Lex - Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione (metodologie di prova e accettazione delle sostanze di partenza) (consultato il 30 ottobre 2026)
- EUR-Lex - Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione (elenchi positivi europei) (consultato il 30 ottobre 2026)
- EUR-Lex - Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione (prove e accettazione dei materiali finali) (consultato il 30 ottobre 2026)
- EUR-Lex - Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione (procedura di inserimento negli elenchi positivi) (consultato il 30 ottobre 2026)
- EUR-Lex - Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione (valutazione della conformità e organismi notificati) (consultato il 30 ottobre 2026)
- EUR-Lex - Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione (marcatura dei prodotti) (consultato il 30 ottobre 2026)
- Commissione europea - Implementation of the recast Drinking Water Directive (art. 11 e FAQ) (consultato il 30 ottobre 2026)
- Commissione europea - Drinking water (consultato il 30 ottobre 2026)
- Normattiva - D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, art. 10 (testo vigente) (consultato il 30 ottobre 2026)
- Normattiva - D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102 (GU n. 153 del 4 luglio 2025, S.O. n. 24) (consultato il 30 ottobre 2026)
- Gazzetta Ufficiale - DM Salute 7 febbraio 2012, n. 25 (apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano) (consultato il 30 ottobre 2026)
- Ministero della Salute - Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del DM 25/2012 (consultato il 30 ottobre 2026)
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